Novità  pensioni: regime sperimentale “Opzione Donna”

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Con la Legge di Stabilità approvata il 7 dicembre 2016, sono state approvate una serie di misure economiche intese a rilanciare lo sviluppo del Paese, ivi incluse alcune manovre riguardanti le novità pensioni, tra cui il cosiddetto Regime Sperimentale Donna, noto anche con il nome di “Opzione Donna”, con il quale si stabilisce, in sostanza, che le lavoratrici del settore pubblico e privato possono andare in pensione a 57 anni e 3 mesi (58 anni e 3 mesi se lavoratrici autonome) con 35 anni di contributi, purché accettino il calcolo della pensione con il metodo contributivo.

Dettagli sulle novità pensioni al femminile

La cosiddetta riforma Fornero del 2011 sanciva le regole del pensionamento delle donne nei seguenti termini:

  • Almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall’età anagrafica (pensione anticipata); o

  • Raggiungimento di un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi per le donne nel pubblico impiego + 20 anni di contributi; (pensione di vecchiaia);

  • Raggiungimento di 65 anni e 7 mesi per le donne del settore privato + 20 anni di contributi;

  • Raggiungimento di 66 anni e 1 mese per le donne autonome + 20 anni di contributi.

Questi limiti hanno suscitato subito delle “riserve”, ma in virtù della Legge n. 243/04 art. 1, comma 9 – nota anche come Legge Maroni – molte donne hanno riscoperto in massa l’opzione di poter andare in pensione in anticipo e molti anni prima rispetto alle regole ordinarie purché si accetti una pensione calcolata interamente sul sistema contributivo, con una decurtazione della pensione piuttosto alta. L’ “opzione donna” riproposta nella legge di stabilità 2016 permette di esercitare la possibilità di uscita anticipata, riducendo però i tagli o decurtazioni dell’assegno pensionistico.

Caratteristiche dell’opzione donna

Le destinatarie del regime sperimentale sono le lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi in possesso dei requisiti di contribuzione minima a partire dalla data del 31 dicembre 1995. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata non possono esercitare questa opzione.

I requisiti anagrafici e contributivi richiesti sono sintetizzati nella seguente tabella:Novità  pensioni: regime sperimentale "Opzione Donna"

Fonte INPS

Il sistema di calcolo totalmente contributivo per le lavoratrici che optano per il regime attuale con applicazione dell’ “opzione donna” comporta una decurtazione sull’assegno pensionistico di circa 25-35% rispetto all’ultimo stipendio percepito. Il taglio è tuttavia molto variabile e dipende dall’età della lavoratrice, dalle caratteristiche di carriera, dalla retribuzione e dall’anzianità maturata.

Entrano nel computo dei contributi ogni tipologia accreditata: contributi obbligatori, da riscatto, da ricongiunzione, volontari, figurativi. Per le lavoratrici del settore privato sono esclusi dal computo i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.